Le norme che regolano l’Imprenditore Artigiano e l’Impresa Artigiana sono contenute nella Legge Quadro per l’Artigianato (legge 8 Agosto 1985 n. 443).
Chi è L'imprenditore artigiano?E’ imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro anche manuale nel processo produttivo.
Cosa si intende per impresa artigiana?L’impresa artigiana è quella impresa esercitata dall’imprenditore artigiano che nei limiti dimensionali abbia per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, o di prestazioni di servizi escluse le attività agricole e le attività di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Sotto quale forma giuridica può essere costituita un'impresa artigiana?
L’impresa artigiana può essere costituita sotto forma di ditta individuale e di società a condizione che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale e il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
Quali sono le società ammesse dalla Legge?1. Società in nome collettivo;
2. Società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di imprenditore artigiano e non sia socio di un’altra s.a.s o di un’altra s.r.l.
3. Società a responsabilità limitata con socio unico (s.r.l. uninominali) sempreché il socio risponda dei requisiti di imprenditore artigiano e non sia socio di un’altra srl o s.a.s.
4. Società a responsabilità limitata con pluralità di soci (s.r.l. pluripersonale) sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno solo nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.
Cosa si intende per limiti dimensionali?L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente sempre che non superino i seguenti limiti:
1) Per l’impresa che lavora in serie (lavorare in serie vuol dire che vengono utilizzati prevalentemente macchinari anziché attività manuale) un massimo di 9 dipendenti compresi gli apprendisti in numero di 5. Il numero dei dipendenti può essere elevato a 12 purché le unità aggiuntive siano apprendisti;
2) Per l’impresa che non lavora in serie (lavorare non in serie vuol dire che viene utilizzata prevalentemente attività manuale rispetto ai macchinari) un numero massimo di 18 dipendenti compresi gli apprendisti in numero di 9. Il numero massimo di dipendenti può essere elevato a 22 purché le unità aggiuntive siano apprendisti.
3) Per le imprese che svolgono la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche tradizionali e dell’abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16, il numero massimo di dipendenti può essere elevato a 40 purché le unità aggiuntive siano apprendisti.
4) Imprese di trasporto un massimo di 8 dipendenti.
5) Imprese di costruzioni edili un massimo di 10 dipendenti compreso gli apprendisti in numero di 5. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 14 purché le unità aggiuntive siano apprendisti.